E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di Sabato 20 giugno 2020, il Decreto 27 febbraio 2020, n. 60. “Regolamento recante l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3”.
Il Decreto trova le sue basi legislative nella Legge 11 gennaio 2018 , n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”) ed in particolare attua l’art.10 (“Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici: 1. È istituito presso l’Ordine degli ingegneri l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici; 2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione, su base volontaria, all’elenco nazionale di cui al comma 1; 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”).
Il Decreto interministeriale – firmato dai Ministri BONAFEDE (giustizia) e SPERANZA (salute) – consta di sei articoli:
In particolare, all’art.1, si precisa che “l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, istituito a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è tenuto dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ne cura la pubblicazione e l’aggiornamento periodico”. All’art. 2 si definisce invece l’ambito di competenza per le sezioni A e B. La sezione A comprenderà “l’ingegnere biomedico e clinico che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l’attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l’assistenza all’uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca”. La sezione B, invece, comprenderà “l’ingegnere biomedico e clinico iunior che ha competenza professionale nelle seguenti attività tipiche documentabili: il concorso e la collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, formazione e assistenza all’uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici in vitro, materiali, processi, macchine ed impianti per salute, sia nella libera professione e nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca, nonché direttamente le attività di cui sopra che implichino l’uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva”.
Nelle prossime settimane AIIC e CNI offriranno congiuntamente tutte le comunicazioni tecniche che riguardano gli ingegneri clinici a seguito della pubblicazione del Decreto.
Il testo del Decreto 60.2020 è scaricabile come PDF qui.